Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito il nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :
- servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o
- servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali
- esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni
- servizi per contenuti digitali e multimediali.
Il Fondo avrà decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, (prevista a breve)
Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro non sono più soggetti al Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
I contributi eventualmente già versati o dovuti al FIS restano acquisiti al medesimo fondo.
Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione
Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,
Sara gestito da un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :
- quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel
- quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG
- due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze
ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Alle riunioni partecipano anche a titolo consultivo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni
1. Il Fondo assicurerà in particolare le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario di incentivo all'esodo per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- versamento mensile opzionale di contributi previdenziali per la staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, e contestuale assunzione di lavoratori under 35 ann per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato
- assegno di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni
Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015 sono tenute al versamento
- per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
- per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5% a carico del datore di lavoro differenziato secondo la tipologia di prestazione
- per le prestazioni d,e, f, un contributo straordinario .
Le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 10 del DLgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei seguenti contributi
– ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);
– addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende previa informazione e consultazione sindacale nei termini previsti per legge:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e
- non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .